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Prologo
Se il ‘900 è stato il secolo del consumo di massa, l’attuale già si caratterizza sia per il consumo che per la produzione di massa, con tutte le connotazioni positive e negative che ciò può comportare.
Nel secolo scorso il cittadino comune si doveva preoccupare di non infrangere i diritti degli autori di cui consumava le opere, per esempio copiandole e distribuendole indebitamente. Il discrimine fra lecito e non lecito era facilmente definibile, perché infrangere la normativa del diritto d’autore comportava di per se un impegno e un costo notevole, quindi una precisa e facilmente identificabile volontà.
Lo scenario si è molto complicato da quando i bit sono diventati il principale supporto di rappresentazione e di comunicazione di quasi tutti i tipi di opere. L’esplosione dei social network, dove chiunque può diffondere qualsiasi cosa con pochi click ha sconvolto in pochi anni lo stato di cose precedente.
Nella sezione successiva riportiamo un testo scritto alcuni anni fa, con pochi aggiornamenti marginali. Tuttavia prima riassumiamo i fatti fondamentali perché in questa materia è facile disperdersi.
Oggi che tutti possiamo produrre e diffondere qualsiasi nostra opera (anche un semplice post) dobbiamo sapere che la legge sul diritto d’autore protegge tutti i cittadini: qualsiasi cosa io pubblichi, successivamente posso rivalermi su chiunque ne faccia un uso scorretto appellandomi alla normativa in materia.
Per tale motivo è nato uno strumento legale che mi consente di determinare quali diritti io voglia eventualmente cedere. Questo strumento consiste nelle licenze Creative Commons. Cercate ad esempio nella colonna di sinistra di questo blog la voce “licenza”: c’è scritto che i materiali di questo blog sono rilasciati con licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia License . È la licenza che ho scelto per ciò che produco in questo blog, in pratica: tu puoi fare quello che vuoi con tutti i materiali che trovi qui, purché mi attribuisca la paternità e diffonda nello stesso modo eventuali prodotti che tu ne abbia derivato.
Se si utilizza un materiale trovato in internet – testo, immagini, audio, video – occorre controllare le condizioni alle quali tale materiale è stato messo a disposizione. Laddove lo pubblichiate perché consentito dall’autore, fate riferimento alla licenza che ha specificato.
Insegnate queste cose ai ragazzi.
Un primo approfondimento
Sono nel mio studio [1], dopo cena, dove conduco una sessione online mediante il servizio web WiZiQ. Alle 21 si apre la sessione e sono già quasi tutti presenti in “aula”, mi accorgo di essere in ritardo e allora metto nel computer un CD facendo partire Mustang Sally (versione di Joe Cocker), così gli studenti mi vedono intento ad armeggiare al computer ma intanto sentono qualcosa … pare una buona idea ma mi viene un dubbio: e i diritti d’autore?
… sono spesso soprendenti. Dovrei farne una raccolta e renderli disponibili. Ci sono studenti già così esperti che mi vengono i brividi all’idea che avrei potuto imporre loro un “corso di informatica di base”. Il diritto d’autore e le Open Educational Resources sono risultati i temi più stimolanti.
Agli studenti che si sono mostrati così sensibili alla questione del diritto d’autore rammento le seguenti letture.
Non si tratta di posizioni semplicistiche ma di autorevoli argomentazioni del fatto che il diritto d’autore crei più danni che benefici al progresso e anche ai vantaggi economici degli autori, eccetto che in alcuni casi particolari, troppo particolari…
Sono nel mio studio, dopo cena, dove conduco una sessione online mediante il servizio web WiZiQ. Alle 21 si apre la sessione e sono già quasi tutti presenti in “aula”, mi accorgo di essere in ritardo e allora metto nel computer un CD facendo partire Mustang Sally (versione di Joe Cocker), così gli studenti mi vedono intento ad armeggiare al computer ma intanto sentono qualcosa … pare una buona idea ma mi viene un dubbio: e i diritti d’autore?
Dove, con molta fatica e un grande nervoso, cerco di mettere insieme un po’ di informazioni sulla questione del diritto d’autore. E dove sarei più che mai lieto di essere corretto e migliorato.
Sono nel mio studio, dopo cena, dove conduco una sessione online mediante il servizio web WiZiQ. Alle 21 si apre la sessione e sono già quasi tutti presenti in “aula”, mi accorgo di essere in ritardo e allora metto nel computer un CD facendo partire Mustang Sally (versione di Joe Cocker), così gli studenti mi vedono intento ad armeggiare al computer ma intanto sentono qualcosa … pare una buona idea ma mi viene un dubbio: e i diritti d’autore?
È chiaro che ascoltando un CD (comprato regolarmente) a casa non infrango alcuna legge. Tuttavia le note vengono distribuite attraverso il microfono del computer in una sessione pubblica alla quale partecipano persone in varie parti d’Italia, oltre a qualche straniero di passaggio che chiede “What’s going on here?”. Sono in regola con le leggi sui diritti di autore?
Le problematiche relative ai diritti d’autore già sono emerse, qua e là nel (per)corso. L’ultima che ricordo è la segnalazione fatta da Laura nel suo blog del libro Abolire la proprietà intellettuale. Il suggerimento di Laura viene come il cacio sui maccheroni, perché non sono mai riuscito a liberarmi dal dubbio che, seppur nato con un intendimento condivisibile, il concetto di diritto d’autore sia servito molto più a tutta una serie di intermediari che non agli autori veri e propri. Gli amici che di arte vivono, ma che non sono ai vertici delle classifiche, mi assicurano che il regime di protezione che dovrebbe derivare dall’esercizio dei diritti d’autore, ha procurato loro maggiori spese che non profitti. Come dire: la protrezione dei diritti d’autore funziona per gli artisti al top e tutto il grande indotto commerciale che gravita loro intorno, funziona invece molto meno, se non all’incontrario, per la prevalente massa degli artisti che non sono al top, ma la cui funzione creativa è sicuramente assai più rilevante dal punto di vista culturale e sociale. Giova, dicevo, al grande indotto commerciale ma anche ai carrozzoni burocratici che si sono arroccati in comode posizioni di privilegio nutrendosi materialmente della creatività altrui, e arrivando a perpretare delle pratiche abominevoli, come quella del blitz della Siae ad una festicciola informale dove sono stati multati dei bambini di Cernobyl che volevano ringraziare per l’ospitalità con delle canzoni popolari bielorusse emesse da un paio di casse collegate a un computer. Un episodio che fa andare il sangue alla testa. Il parassitismo praticato da tante organizzazioni che per un verso o per l’altro riescono a lucrare sulla creatività altrui, procurando un valore aggiunto nullo, se non negativo, alla società, si presenta in varie forme, quale per esempio, in un altro contesto, quella dell’editoria scientifica accademica, che avevo descritto nel post I signori della scarsità.
Laura fornisce due link che consentono di farsi un’idea del contenuto del libro: un post di Laterza e uno di post di LAVOCE. Gli autori distribuiscono liberamente la versione digitale dell’originale in inglese. Come in tanti altri casi, lo leggerò e poi ne acquisterò una copia.
È importante che noi tutti ci rendiamo più consapevoli delle questioni inerenti ai diritti d’autore, e non solo nella veste di consumatori, ma soprattutto di autori, quali tutti oggi siamo, grazie al supporto delle tecnologie di rete. E non è facile, perché la materia è intricata e si è evoluta in maniera complessa nel tempo e non uniformemente nei vari paesi. Basti pensare che le espressioni, sovente considerate una la traduzione dell’altra, copyright e diritto d’autore, sono di fatto piuttosto diverse, restringendosi la prima ai diritti di riprodurre un’opera, ed estendosi l’altra anche al concetto di diritti morali degli autori.
Nei riferimenti che vi darò potrete anche approfondire questo, se volete, ma prima delineiamo la materia con il minor numero possibile di parole, al fine di fissare un paio di concetti che spesso vengono fraintesi.
Versione originale in ingleseTraduzione in italiano
Questi sono i fatti essenziali. Quasi certamente molti di voi sentiranno la necessità di approfondire. Vi propongo due principali riferimenti. Il primo è Bound by Law, un fumetto creato da Keith Aoki, cartoonist e professore della Oregon School of Law, James Boyle, giornalista del Financial Times online e professore alla Duke Law School, Jennifer Jenkins, documentarista e direttrice del Duke’s Center for the Study of the Public Domain.
Ho conosciuto questo fumetto come testo da studiare per un corso online che ho frequentato come studente nell’autunno 2007: Introduction to Open Education, tenuto dal prof. David Wiley (ora alla Brigham Young University) presso la Utah State University. È un’opera interessante sia per il contenuto, volto a far capire concetti poco commestibili – per me lo sono pochissimo – ad un pubblico non preparato in materie giuridiche, ma anche per il metodo, con il quale dei professori universitari affidano il loro messaggio ad un fumetto. Un’avvertenza è tuttavia doverosa, prima che affrontiate questa lettura: non fate molto caso ai dettagli, come potrebbero essere le date di entrata in vigore delle leggi, perché queste si riferiscono al contesto statunitense, ma focalizzatevi sui concetti generali, che sono esposti molto efficacemente nel fumetto.
Se la lettura di Bound by Law può essere un ottimo modo per introdursi all’argomento, per un maggiore approfondimento, nonché per un riferimento specifico al contesto italiano, è ottimo Capire il Copyright di Simone Aliprandi.
Ambedue i testi sono scaricabili da Internet in formato pdf e ambedue possono essere acquistati in formato originale per cifre modeste. A suo tempo, io li ho letti nella versione digitale free e poi li ho acquistati, per prestarli in qua e là a amici poco avvezzi o poco formati alle frequentazioni del cyberspazio. Qui di seguito scrivo due righe per coloro che sul momento non hanno il tempo di andarsi a leggere i suddetti riferimenti.
La storia del diritto d’autore è relativamente recente. Un tempo, artisti, autori e scienziati vivevano in buona parte grazie al fenomeno del mecenatismo. Negli ultimi due secoli, in modo progressivo e di concerto con lo sviluppo dell’economia moderna, sono comparsi strumenti giuridici in grado di assicurare a queste figure i proventi necessari per vivere. Il diritto d’autore quindi, sebbene oggi da molti visto come un impedimento per il libero fiorire della creatività, è stato concepito come una tutela del potenziale creativo della comunità.
Oggi il diritto d’autore è “automatico”: Chiunque crei un’opera originale di qualsiasi tipo acquisisce automaticamente i diritti d’autore. Questo sembra essere un meccanismo lodevole ma l’applicazione estrema e sistematica del meccanismo di protezione crea un grosso problema. Infatti, in varie forme di espressione artistica, è inevitabile utilizzare parti di opere preesistenti. Del resto questo è un tratto essenziale della creatività umana: nessuno crea dal niente o, come scrive Nelson Goodman, il fare è un rifare.
Il concetto è illustrato molto bene nel fumetto Bound by Law, dove la protagonista Akiko vorrebbe realizzare un documentario sulla vita di New York ma presto si rende conto che è praticamente impossibile evitare di includere immagini e brani sottoposti a diritti di autore, pena lo svuotamento di significato della stessa opera che vorrebbe realizzare.
La questione critica oggi è trovare il compromesso ottimale fra la tutela dei diritti sulle opere ed il libero accesso alle medesime. In altre parole, ogni autore da un lato ha bisogno che i diritti sulle proprie opere siano salvaguardati ma dall’altro ha anche bisogno di accedere alle opere altrui liberamente oppure a fronte di costi sopportabili.
In realtà, proprio a causa di questo problema, le legislazioni dei vari paesi prevedono degli strumenti che sono concepiti proprio con il fine di aggiustare un compromesso del genere. Nella legislazione statunitense, il Copyright Act prevede lo strumento del Fair use che esime gli utilizzatori dall’assolvimento degli obblighi previsti dai diritti d’autore, per scopi di discussione, critica, giornalismo, ricerca, insegnamento o studio. Il regime di Fair use dipende dalla valutazione congiunta di quattro elementi: oggetto e natura dell’uso, natura dell’opera protetta, quantità e rilevanza della parte utilizzata, conseguenze dell’uso sul mercato potenziale o sul valore dell’opera protetta. La storia raccontata in Bound by Law riporta un certo numero di esempi famosi di Fair use negli Stati Uniti.
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
Questo comma, presente già nella stesura del 1941, nella pratica è stato interpretato sempre in modo molto restrittivo. Nel 2007, a fronte di un’interrogazione del senatore Bulgarelli sull’opportunità di dotarsi di uno strumento analogo al Fair Use statunitense, il governo ha risposto sostenendo che l’articolo 70 della legge n. 633
riproduce nella sostanza la disciplina statunitense sul fair use. Infatti, i quattro elementi che caratterizzano tale disciplina, come rinvenienti nella Section 107 del Copyright Act, e cioè: – finalità e caratteristiche dell’uso (natura non commerciale, finalità educative senza fini di lucro); – natura dell’opera tutelata; – ampiezza ed importanza della parte utilizzata in rapporto all’intera opera tutelata; – effetto anche potenzialmente concorrenziale dell’utilizzazione ricorrono a ben vedere anche nell’articolo 70 della legge sul diritto d’autore.
Pertanto, a giudizio di questa amministrazione l’ordinamento civile italiano in materia del diritto d’autore risulta oggi conforme, negli assetti fondamentali, non solo a quello degli altri paesi dell’Europa continentale ma anche a quello dei Paesi dell’area del copyright anglosassone.
Successivamente il Parlamento ha approvato una modifica dell’articolo 70 della suddetta legge per tenere conto dell’impiego di Internet nelle pratiche didattiche e scientifiche. La modifica è stata apportata con la legge n. 2 del 9 gennaio 200 che, nell’articolo 2, recita
(Usi liberi didattici e scientifici)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma».
Ora, malgrado il fatto che questo nuovo comma 1-bis, nel secondo capoverso, stabilisca chi debba definire i “limiti all’uso didattico e scientifico di cui al presente comma”, in realtà non è stato fatto più nulla, generando così una grande confusione su cosa si debba intendere per “immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate”. Per esempio: quand’è che un’immagine inizia ad essere sufficientemente degradata per rientrare nell’applicazione di questo comma?
In altre parole, abbiamo la legge che stabilisce il concetto ma manca il regolamento attuativo che consenta di calare il medesimo nella realtà. Ho provato a vedere se nel frattempo la situazione si fosse evoluta ma non mi pare che sia successo un granché. Ricapitolo.
Nel mese di gennaio 2008 il giurista Guido Scorza lancia l’iniziativa per una bozza di Decreto Ministeriale per definire le disposizioni del comma 1 bis dell’art. 70. In marzo si aggrega e collabora il giornalista Luca Spinelli. Potete leggere la bozza in questo documento (pdf). In tale bozza, oltre a chiarire cosa si possa intendere per immagini e musiche, nell’articolo 3 si precisano i concetti di bassa risoluzione e di degrado:
Art. 3. Formati di pubblicazione.
g
Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per immagine in bassa risoluzione:
Per le opere delle arti figurative di cui al comma 1, art. 1 del presente Decreto: qualsiasi riproduzione non eccedente i 72 punti per pollice (dpi).
Per le opere della cinematografia di cui al comma 1, art. 1 del presente Decreto: qualsiasi riproduzione non eccedente i 384 kbit/s.
Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per immagine degradata ogni opera di cui al comma 1, art. 1 del presente Decreto che, rispetto all’originale, presenti elementi di alterazione significativi, ivi compresa l’apposizione di marchi o scritte, ovvero effetti di alterazione della qualità visiva percepibile o dei colori e di distorsione.
Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per musica in bassa risoluzione o degradata qualsiasi riproduzione non eccedente i 96 kbit/s.
Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, aggiorna annualmente tramite decreto ministeriale i criteri e parametri di cui al presente articolo, tenendo in considerazione lo sviluppo tecnologico.
Il fatto più rilevante da registrare, successivamente, è costituito dalla presentazione di uno schema di un regolamento (pdf) approvato il 6 luglio 2011 dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), presieduta da Corrado Calabrò, in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica – Qui (pdf) trovate il testo della consultazione pubblica su tale regolamento, dell’8 luglio 2011. Stiamo quindi ancora discutendo su di uno schema, quindi non un documento preciso e esaustivo della materia, che è ciò che occorrerebbe, né più né meno. In sostanza un modo per protrarre la fumosità della questione, o peggio per fumosamente portare avanti posizioni restrittive, come ha scritto Guido Scorza sul sito dell’espresso l’8 luglio 2011. Dopodiché, per quanto io sappia, non è accaduto più niente, a parte il fatto che ogni tanto qualcuno ci riprova, come nel caso dell’emendamento Fava, presentato e bocciato recentemente.
Per chiosare la situazione di confusione nella quale ci troviamo, riporto qui di seguito alcune osservazioni che Claude mi ha gentilmente inviato, a seguito delle mia richiesta di revisionare la prima bozza di questo post, considerato che mi sembra più preparata di me e che io faccio fatica a scriverne perché è una materia che mi fa venire il nervoso. Allora, scrive Claude:
Ora è vero come dici tu che in Italia c’è la modifica 1-bis che parla di immagini e musiche a bassa risoluzione per uso scientifico e didattico ma come aggiungi, quell’uso non è gratuito.
E ancora su “senza scopo di lucro”, non basta che il TUO uso non abbia scopo di lucro: se ci lucra YouTube tramite pubblicità a lato ad es, è un problema.
Infine che un uso sia autorizzato dalla legge non significa che sia autorizzato gratuitamente. Ad es la legge stipula anche disposizioni sui diritti da pagare alle società di riscossione dei diritti come la SIAE.
Conclusione?
E cosa possiamo concludere allora? In particolare, che deve fare un educatore, che sia maestro, professore, professore d’università o altro, e che voglia utilizzare testi, immagini, musiche o video riprodotti a fini didattici?
Per avere un criterio mi rifaccio all’interessante descrizione delle fonti del diritto proposta da Simone Aliprandi in Capire il copyright ad uso dei non addetti, quali molti dei lettori ed io siamo. Orbene, le fonti del diritto sono quattro:
la legge, composta da testi normativi emanati da apposite istituzioni politiche, quali lo Stato o le Regioni;
la giurisprudenza, determinata dalle pronunce dei giudici su questioni specifiche;
la dottrina, formata dalle opinioni autorevoli più o meno condivise degli studiosi del diritto;
gli usi e le consuetudini che sono generalmente riconosciute nella realtà sociale.
Aliprandi spiega che i problemi di rilevanza giuridica vengono risolti attingendo alle quattro fonti secondo questa gerarchia.
Per quanto tale quadro possa apparire articolato e flessibile non è facile trovare riferimenti in un contesto che vive una così rapida espansione; come spesso si verifica, la complessità della realtà mette a dura prova i nostri costrutti.
In una situazione del genere e nel contesto che qui ci interessa, io credo che si debba considerare un altro elemento: la coscienza. Vi sono attività, come per esempio quella del medico e quella dell’insegnante, che hanno l’uomo come soggetto, la sua salute in un caso, la sua formazione nell’altro.
Ricordo che, in una situazione estremamente difficile e dolorosa, un medico che ricordo con affetto mi confortò dicendomi: “Non si preoccupi, ci sono i protocolli ma prima c’è l’uomo”.
Ecco, la professione dell’insegnante non presenterà le criticità che può incontrare un medico ma la posta in gioco è altrettanto importante. Credo che un insegnante, qualsiasi insegnante, possa tranquillamente determinare cosa sia giusto fare in quelle circostanze dove la normativa non è ancora esplicita; ovvero, credo che per un insegnante non sia così difficile determinare ragionevolmente e secondo coscienza che
la riproduzione di un’opera di cui intende servirsi abbia finalità non commerciali, educative e non abbia fini di lucro
la natura dell’opera riprodotta sia appropriata per la propria azione didattica
l’ampiezza ed importanza della parte utilizzata in rapporto all’intera opera tutelata sia adeguata e non ridondante
con la riproduzione non si causino effetti anche potenzialmente concorrenziali dell’utilizzazione.
Non possiamo immaginare che se un simile atteggiamento costituisse pratica corrente per la maggioranza degli insegnanti e pratica condivisa e supportata dai vari organi di dirigenza scolastica e universitaria, allora si finirebbe per contribuire a formare, nell’ambito della vita scolastica, quegli usi e consuetudini della realtà sociale che costituiscono una delle fonti del diritto?
Io credo di sì e, in modo più generale, penso che le regole che le comunità si danno derivino da un’articolata dialettica fra la loro espressione formale e la realtà complessa e sempre mutevole alla quale esse devono alfine attagliarsi. Il legislatore non potrà non tenere conto di usi e consuetudini palesemente volti a fini formativi, che in concreto non intaccano gli interessi dei detentori dei diritti sulle opere utilizzate ma anzi, forse rappresentano anche una promozione delle opere medesime.
Episodio effettivamente occorso in un incontro virtuale nella classe IUL di due annni fa.