Diritto d’autore #linf14

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Prologo

Se il ‘900 è stato il secolo del consumo di massa, l’attuale già si caratterizza sia per il consumo che per la produzione di massa, con tutte le connotazioni positive e negative che ciò può comportare.

Nel secolo scorso il cittadino comune si doveva preoccupare di non infrangere i diritti degli autori di cui consumava le opere, per esempio copiandole e distribuendole indebitamente. Il discrimine fra lecito e non lecito era facilmente definibile, perché infrangere la normativa del diritto d’autore comportava di per se un impegno e un costo notevole, quindi una precisa e facilmente identificabile volontà.

Lo scenario si è molto complicato da quando i bit sono diventati il principale supporto di rappresentazione e di comunicazione di quasi tutti i tipi di opere. L’esplosione dei social network, dove chiunque può diffondere qualsiasi cosa con pochi click ha sconvolto in pochi anni lo stato di cose precedente.

Nella sezione successiva riportiamo un testo scritto alcuni anni fa, con pochi aggiornamenti marginali. Tuttavia prima riassumiamo i fatti fondamentali perché in questa materia è facile disperdersi.

  1. Oggi che tutti possiamo produrre e diffondere qualsiasi nostra opera (anche un semplice post) dobbiamo sapere che la legge sul diritto d’autore protegge tutti i cittadini: qualsiasi cosa io pubblichi, successivamente posso rivalermi su chiunque ne faccia un uso scorretto appellandomi alla normativa in materia.
  2. Per tale motivo è nato uno strumento legale che mi consente di determinare quali diritti io voglia eventualmente cedere. Questo strumento consiste nelle licenze Creative Commons. Cercate ad esempio nella colonna di sinistra di questo blog la voce “licenza”: c’è scritto che i materiali di questo blog sono rilasciati con licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia License . È la licenza che ho scelto per ciò che produco in questo blog, in pratica: tu puoi fare quello che vuoi con tutti i materiali che trovi qui, purché mi attribuisca la paternità e diffonda nello stesso modo eventuali prodotti che tu ne abbia derivato.
  3. Se si utilizza un materiale trovato in internet – testo, immagini, audio, video – occorre controllare le condizioni alle quali tale materiale è stato messo a disposizione. Laddove lo pubblichiate perché consentito dall’autore, fate riferimento alla licenza che ha specificato.
  4. Insegnate queste cose ai ragazzi.

Un primo approfondimento

Sono nel mio studio [1], dopo cena, dove conduco una sessione online mediante il servizio web WiZiQ. Alle 21 si apre la sessione e sono già quasi tutti presenti in “aula”, mi accorgo di essere in ritardo e allora metto nel computer un CD facendo partire Mustang Sally (versione di Joe Cocker), così gli studenti mi vedono intento ad armeggiare al computer ma intanto sentono qualcosa … pare una buona idea ma mi viene un dubbio: e i diritti d’autore?


È chiaro che ascoltando un CD (comprato regolarmente) a casa non infrango alcuna legge. Tuttavia le note vengono distribuite attraverso il microfono del computer in una sessione pubblica alla quale partecipano persone in varie parti d’Italia, oltre a qualche straniero di passaggio che chiede “What’s going on here?”.  Sono in regola con le leggi sui diritti di autore?

Gli amici che di arte vivono, ma che non sono ai vertici delle classifiche, mi assicurano che il regime di protezione che dovrebbe derivare dall’esercizio dei diritti d’autore, ha procurato loro maggiori spese che non profitti. Come dire: la protezione dei diritti d’autore funziona per gli artisti al top e tutto il grande indotto commerciale che gravita loro intorno, funziona invece molto meno, se non all’incontrario, per la prevalente massa degli artisti che non sono al top, ma la cui funzione creativa è sicuramente assai più rilevante dal punto di vista culturale e sociale. Giova, dicevo, al grande indotto commerciale ma anche ai carrozzoni burocratici che si sono arroccati in comode posizioni di privilegio nutrendosi materialmente della creatività altrui, e arrivando a perpretare delle pratiche abominevoli, come quella del blitz della Siae ad una festicciola informale dove sono stati multati dei bambini di Cernobyl che volevano ringraziare per l’ospitalità con delle canzoni popolari bielorusse emesse da un paio di casse collegate a un computer. Un episodio che fa andare il sangue alla testa. Il parassitismo praticato da tante organizzazioni che per un verso o per l’altro riescono a lucrare sulla creatività altrui, procurando un valore aggiunto nullo, se non negativo, alla società, si presenta in varie forme, quale per esempio, in un altro contesto, quella dell’editoria scientifica accademica, che avevo descritto in un altro post: I signori della scarsità.

È importante che noi tutti ci rendiamo più consapevoli delle questioni inerenti ai diritti d’autore, e non solo nella veste di consumatori, ma soprattutto di autori, quali tutti oggi siamo, grazie al supporto delle tecnologie di rete. E non è facile, perché la materia è intricata e si è evoluta in maniera complessa nel tempo e non uniformemente nei vari paesi. Basti pensare che le espressioni, sovente considerate una la traduzione dell’altra, copyright e diritto d’autore, sono di fatto piuttosto diverse, restringendosi la prima ai diritti di riprodurre un’opera, ed estendosi l’altra anche al concetto di diritti morali degli autori.

In tutte le legislazioni attuali, il diritto d’autore o copyright è assegnato automaticamente a chiunque crei un opera che sia fissata su di un supporto stabile. In altre parole, i diritti in questione nascono insieme all’opera stessa, senza il bisogno che l’autore faccia o dichiari alcunché a chicchessia. Per esempio senza che apponga diciture del tipo ©PincoPallino. Con l’avvento massificato delle tecnologie di rete, che azzerano o quasi i tempi e i costi delle comunicazioni, una simile concezione “assoluta” dei diritti d’autore, rischia di risolversi in un grave impedimento alla creatività e all’innovazione, perché viene meno un delicato e importante equilibrio fra l’esercizio dei diritti sulle proprie opere e la libertà di fruizione delle opere altrui, necessarie a creare le proprie. Ecco che così sono comparsi strumenti come le licenze Creative Commons (o altre similari) mediante le quali, qualsiasi autore – ognuno di noi – può decidere esattamente a quali diritti rinunciare per facilitare la fruizione della propria opera da parte della comunità. Le licenze Creative Commons sono state ideate da Lawrence Lessig, un professore americano di diritto. È importante rendersi conto che le licenze del tipo Creative Commons non asseriscono quali siano i diritti di proprietà, perché questo lo fanno le leggi vigenti in materia, ma forniscono uno strumento agli autori per modulare i propri diritti, a seconda dei propri ideali e delle proprie esigenze. Inoltre le licenze Creative Commons non rappresentano l’unico strumento del genere – basti ricordare la licenza Copyleft ideata da Richard Stallman per il software libero, che abbiamo menzionato nel post precedente – ma sono le più note e utilizzate.

Versione originale in inglese
Traduzione in italiano

Questi sono i fatti essenziali. Per chi vuole approfondire,  propongo due riferimenti. Il primo è Bound by Law, un fumetto creato da Keith Aoki, cartoonist e professore della Oregon School of Law, James Boyle, giornalista del Financial Times online e professore alla Duke Law School, Jennifer Jenkins, documentarista e direttrice del Duke’s Center for the Study of the Public Domain.

Ho conosciuto questo fumetto come testo da studiare per un corso online che ho frequentato come studente nell’autunno 2007: Introduction to Open Education, tenuto dal prof. David Wiley (ora alla Brigham Young University) presso la Utah State University. È un’opera interessante sia per il contenuto, volto a far capire concetti poco commestibili – per me lo sono pochissimo – ad un pubblico non preparato in materie giuridiche, ma anche per il metodo, con il quale dei professori universitari affidano il loro messaggio ad un fumetto. Un’avvertenza è tuttavia doverosa, prima che affrontiate questa lettura: non fate molto caso ai dettagli, come potrebbero essere le date di entrata in vigore delle leggi, perché queste si riferiscono al contesto statunitense, ma focalizzatevi sui concetti generali, che sono esposti molto efficacemente nel fumetto.

More about Capire il copyrightSe la lettura di Bound by Law può essere un ottimo modo per introdursi all’argomento,  un maggiore approfondimento e  riferimento specifico al contesto italiano si trova in Capire il Copyright di Simone Aliprandi.

Ambedue i testi sono scaricabili da Internet in formato pdf e ambedue possono essere acquistati in formato originale per cifre modeste. A suo tempo, io li ho letti nella versione digitale free e poi li ho acquistati, per prestarli in qua e là a amici poco avvezzi o poco formati alle frequentazioni del cyberspazio. Qui di seguito scrivo due righe per coloro che sul momento non hanno il tempo di andarsi a leggere i suddetti riferimenti.

Un ulteriore approfondimento

La storia del diritto d’autore è relativamente recente. Un tempo, artisti, autori e scienziati vivevano in buona parte grazie al fenomeno del mecenatismo. Negli ultimi due secoli, in modo progressivo e di concerto con lo sviluppo dell’economia moderna, sono comparsi strumenti giuridici in grado di assicurare a queste figure i proventi necessari per vivere. Il diritto d’autore quindi, sebbene oggi da molti visto come un impedimento per il libero fiorire della creatività, è stato concepito come una tutela del potenziale creativo della comunità.

Oggi il diritto d’autore è “automatico”: Chiunque crei un’opera originale di qualsiasi tipo acquisisce automaticamente i diritti d’autore. Questo sembra essere un meccanismo lodevole ma l’applicazione estrema e sistematica del meccanismo di protezione crea un grosso problema. Infatti, in varie forme di espressione artistica, è inevitabile utilizzare parti di opere preesistenti. Del resto questo è un tratto essenziale della creatività umana: nessuno crea dal niente o, come scrive Nelson Goodman, il fare è un rifare.

Il concetto è illustrato molto bene nel fumetto Bound by Law, dove la protagonista Akiko vorrebbe realizzare un documentario sulla vita di New York ma presto si rende conto che è praticamente impossibile evitare di includere immagini e brani sottoposti a diritti di autore, pena lo svuotamento di significato della stessa opera che vorrebbe realizzare.

La questione critica oggi è trovare il compromesso ottimale fra la tutela dei diritti sulle opere ed il libero accesso alle medesime. In altre parole, ogni autore da un lato ha bisogno che i diritti sulle proprie opere siano salvaguardati ma dall’altro ha anche bisogno di accedere alle opere altrui liberamente oppure a fronte di costi sopportabili.

In realtà, proprio a causa di questo problema, le legislazioni dei vari paesi prevedono degli strumenti che sono concepiti proprio con il fine di aggiustare un compromesso del genere. Nella legislazione statunitense, il Copyright Act prevede lo strumento del Fair use che esime gli utilizzatori dall’assolvimento degli obblighi previsti dai diritti d’autore, per scopi di discussione, critica, giornalismo, ricerca, insegnamento o studio. Il regime di Fair use dipende dalla valutazione congiunta di quattro elementi: oggetto e natura dell’uso, natura dell’opera protetta, quantità e rilevanza della parte utilizzata, conseguenze dell’uso sul mercato potenziale o sul valore dell’opera protetta. La storia raccontata in Bound by Law riporta un certo numero di esempi famosi di Fair use negli Stati Uniti.

Per chi vuole saperne di più con particolare riferimento alla situazione italiana

In Italia la materia in questione è regolata dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 sulla Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. In particolare è nell’articolo 1, comma1, che si determinano le eccezioni agli obblighi derivanti dai diritti d’autore:

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

Questo comma, presente già nella stesura del 1941, nella pratica è stato interpretato sempre in modo molto restrittivo. Nel 2007, a fronte di un’interrogazione del senatore Bulgarelli sull’opportunità di dotarsi di uno strumento analogo al Fair Use statunitense, il governo ha risposto sostenendo che l’articolo 70 della legge n. 633

riproduce nella sostanza la disciplina statunitense sul fair use. Infatti, i quattro elementi che caratterizzano tale disciplina, come rinvenienti nella Section 107 del Copyright Act, e cioè: – finalità e caratteristiche dell’uso (natura non commerciale, finalità educative senza fini di lucro); – natura dell’opera tutelata; – ampiezza ed importanza della parte utilizzata in rapporto all’intera opera tutelata; – effetto anche potenzialmente concorrenziale dell’utilizzazione ricorrono a ben vedere anche nell’articolo 70 della legge sul diritto d’autore.
Pertanto, a giudizio di questa amministrazione l’ordinamento civile italiano in materia del diritto d’autore risulta oggi conforme, negli assetti fondamentali, non solo a quello degli altri paesi dell’Europa continentale ma anche a quello dei Paesi dell’area del copyright anglosassone.

Successivamente il Parlamento ha approvato una modifica dell’articolo 70 della suddetta legge per tenere conto dell’impiego di Internet nelle pratiche didattiche e scientifiche. La modifica è stata apportata con la legge n. 2 del 9 gennaio 200 che, nell’articolo 2, recita

(Usi liberi didattici e scientifici)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma».

Ora, malgrado il fatto che questo nuovo comma 1-bis, nel secondo capoverso, stabilisca chi debba definire i “limiti all’uso didattico e scientifico di cui al presente comma”, in realtà non è stato fatto più nulla, generando così una grande confusione su cosa si debba intendere per “immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate”. Per esempio: quand’è che un’immagine inizia ad essere sufficientemente degradata per rientrare nell’applicazione di questo comma?

In altre parole, abbiamo la legge che stabilisce il concetto ma manca il regolamento attuativo che consenta di calare il medesimo nella realtà. Ho provato a vedere se nel frattempo la situazione si fosse evoluta ma non mi pare che sia successo un granché. Ricapitolo.

Nel mese di gennaio 2008 il giurista Guido Scorza lancia l’iniziativa per una bozza di Decreto Ministeriale per definire le disposizioni del comma 1 bis dell’art. 70. In marzo si aggrega e collabora il giornalista Luca Spinelli. Potete leggere la bozza in questo documento (pdf). In tale bozza, oltre a chiarire cosa si possa intendere per immagini e musiche, nell’articolo 3 si precisano i concetti di bassa risoluzione e di degrado:

Art. 3. Formati di pubblicazione.

  1. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per immagine in bassa risoluzione:
    1. Per le opere delle arti figurative di cui al comma 1, art. 1 del presente Decreto: qualsiasi riproduzione non eccedente i 72 punti per pollice (dpi).
    2. Per le opere della cinematografia di cui al comma 1, art. 1 del presente Decreto: qualsiasi riproduzione non eccedente i 384 kbit/s.
  2. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per immagine degradata ogni opera di cui al comma 1, art. 1 del presente Decreto che, rispetto all’originale, presenti elementi di alterazione significativi, ivi compresa l’apposizione di marchi o scritte, ovvero effetti di alterazione della qualità visiva percepibile o dei colori e di distorsione.
  3. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per musica in bassa risoluzione o degradata qualsiasi riproduzione non eccedente i 96 kbit/s.
  4. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, aggiorna annualmente tramite decreto ministeriale i criteri e parametri di cui al presente articolo, tenendo in considerazione lo sviluppo tecnologico.

Il fatto più rilevante da registrare, successivamente, è costituito dalla presentazione di uno schema di un regolamento (pdf) approvato il 6 luglio 2011 dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), presieduta da Corrado Calabrò, in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronicaQui (pdf) trovate il testo della consultazione pubblica su tale regolamento, dell’8 luglio 2011. Stiamo quindi ancora discutendo su di uno schema, quindi non un documento preciso e esaustivo della materia, che è ciò che occorrerebbe, né più né meno. In sostanza un modo per protrarre la fumosità della questione, o peggio per fumosamente portare avanti posizioni restrittive, come ha scritto Guido Scorza sul sito dell’espresso l’8 luglio 2011. Dopodiché, per quanto io sappia, non è accaduto più niente, a parte il fatto che ogni tanto qualcuno ci riprova, come nel caso dell’emendamento Fava, presentato e bocciato recentemente.

Per chiosare la situazione di confusione nella quale ci troviamo, riporto qui di seguito alcune osservazioni che Claude mi ha gentilmente inviato, a seguito delle mia richiesta di revisionare una prima bozza di questo post, considerato che mi sembra più preparata di me Allora, scrive Claude:

Scopo di lucro: purtroppo sembra prevalere nei paesi europei distinzione pubblico/privato: vedi Blitz della Siae alla festa multati i bimbi di Cernobyl e l’intervista di Roger Lévy a Poto Wegener della Suisa [c’erano due link ma non sono più presenti nel web].

Ora è vero come dici tu che in Italia c’è la modifica 1-bis che parla di immagini e musiche a bassa risoluzione per uso scientifico e didattico ma come aggiungi, quell’uso non è gratuito.

E ancora su “senza scopo di lucro”, non basta che il TUO uso non abbia scopo di lucro: se ci lucra YouTube tramite pubblicità a lato ad es, è un problema.

Infine che un uso sia autorizzato dalla legge non significa che sia autorizzato gratuitamente. Ad es la legge stipula anche disposizioni sui diritti da pagare alle società di riscossione dei diritti come la SIAE.

Conclusione?

E cosa possiamo concludere allora? In particolare, che deve fare un educatore, che sia maestro, professore, professore d’università o altro, e che voglia utilizzare testi, immagini, musiche o video riprodotti a fini didattici?

Per avere un criterio mi rifaccio all’interessante descrizione delle fonti del diritto proposta da Simone Aliprandi in Capire il copyright ad uso dei non addetti, quali molti dei lettori ed io siamo. Orbene, le fonti del diritto sono quattro:

  1. la legge, composta da testi normativi emanati da apposite istituzioni politiche, quali lo Stato o le Regioni;
  2. la giurisprudenza, determinata dalle pronunce dei giudici su questioni specifiche;
  3. la dottrina, formata dalle opinioni autorevoli più o meno condivise degli studiosi del diritto;
  4. gli usi e le consuetudini che sono generalmente riconosciute nella realtà sociale.

Aliprandi spiega che i problemi di rilevanza giuridica vengono risolti attingendo alle quattro fonti secondo questa gerarchia.

Per quanto tale quadro possa apparire articolato e flessibile non è facile trovare riferimenti in un contesto che vive una così rapida espansione; come spesso si verifica, la complessità della realtà mette a dura prova i nostri costrutti.

In una situazione del genere e nel contesto che qui ci interessa, io credo che si debba considerare un altro elemento: la coscienza. Vi sono attività, come per esempio quella del medico e quella dell’insegnante, che hanno l’uomo come soggetto, la sua salute in un caso, la sua formazione nell’altro.

Ricordo che, in una situazione estremamente difficile e dolorosa, un medico che rammento con affetto mi confortò dicendomi: “Non si preoccupi, ci sono i protocolli ma prima c’è l’uomo”.

Ecco, la professione dell’insegnante non presenterà le criticità che può incontrare un medico ma la posta in gioco è altrettanto importante. Credo che un insegnante, qualsiasi insegnante, possa tranquillamente determinare cosa sia giusto fare in quelle circostanze dove la normativa non è ancora esplicita; ovvero, credo che per un insegnante non sia così difficile determinare ragionevolmente e secondo coscienza che

  1. la riproduzione di un’opera di cui intende servirsi abbia finalità non commerciali, educative e non abbia fini di lucro
  2. la natura dell’opera riprodotta sia appropriata per la propria azione didattica
  3. l’ampiezza ed importanza della parte utilizzata in rapporto all’intera opera tutelata sia adeguata e non ridondante
  4. con la riproduzione non si causino effetti anche potenzialmente concorrenziali dell’utilizzazione.

Non possiamo immaginare che se un simile atteggiamento costituisse pratica corrente per la maggioranza degli insegnanti e pratica condivisa e supportata dai vari organi di dirigenza scolastica e universitaria, allora si finirebbe per contribuire a formare, nell’ambito della vita scolastica, quegli usi e quelle consuetudini della realtà sociale che costituiscono una delle fonti del diritto?

Io credo di sì e, in modo più generale, penso che le regole che le comunità si danno derivino da un’articolata dialettica fra la loro espressione formale e la realtà complessa e sempre mutevole alla quale esse devono alfine attagliarsi. Il legislatore non potrà non tenere conto di usi e consuetudini palesemente volti a fini formativi, che in concreto non intaccano gli interessi dei detentori dei diritti sulle opere utilizzate ma anzi, forse rappresentano anche una promozione delle opere medesime.


  • [1] Episodio effettivamente occorso in un incontro virtuale in una classe IUL di alcuni anni fa. Torna indietro

28 pensieri riguardo “Diritto d’autore #linf14”

  1. volevo aggiungere un’altra considerazione. Simone Aliprandi (che stimo e seguo da tempo) riporta una gerarchia delle fonti del diritto che in realtà non è corretta. leggi ed usi sono fonti del diritto, dottrina e giurisprudenza no. tradotto in pratica significa che la violazione del diritto d’autore può essere accertata da qualunque pubblico ufficiale sulla base di una legge obsoleta mentre l’applicazione della legge avviene solo dopo che un giudice si convinca della violazione stessa. un meccanismo pericoloso in quanto oneroso e poco rispettoso delle libertà individuali.

  2. credo si debbano considerare due aspetti molto lontani fra loro. da una parte la legge (anche se datata) e dall’altra il business.
    internet, che come dice Andreas è solo il “mero duale” della realtà, ha solo amplificato un atteggiamento tipico dell’uomo, impossessarsi del lavoro altrui (senza scomodare Marx) e ci ha posto di fronte ad un fenomeno spesso relegato ad ambiti professionali precisi.
    oggi chiunque può violare (più o meno consapevolmente) il diritto d’autore anche solo partecipando ad una discussione su un social network.
    a mio avviso il limite della legge del 1941 è di non essere coerente con un principio generale del diritto italiano (per restare da noi): l’elemento psicologico. compio un reato se sono cosciente dei risultati della mia azione altrimenti, salvo i casi di dolo o colpa grave, non compio un reato.
    violo i diritti d’autore se sono consapevole di quello che sto facendo.
    il paradosso è che invece la pressione delle grandi aziende svilisce uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento con una sorta di inversione dell’onere della prova, come capita nel diritto tributario.
    in questo modo spiego la vergognosa irruzione nella festa con i bambini biellorussi.
    dal punto di vista educativo però si aprono nuove ed interessanti prospettive: insegnare a verificare le fonti e riconoscere ad ognuno i propri meriti.
    una sfida difficile in una società che premia la superficialità.

    1. Senza dubbio “insegnare a verificare le fonti” e anche insegnare a citare da dove abbiamo preso l’informazione che ci serve. A questo proposito mi viene in mente un compito assegnatomi in terza media (ai miei tempi non era ancora la scuola secondaria di primo grado), una ricerca mi pare. In sostanza stetti un fine-settimana a fare un riassunto, studiando da una certa Enciclopedia che trovai nello studio di mia zia, (essendo in visita da lei) e aggiungendo le mie considerazioni personali. Alla fine del compito specificai il nome dell’Enciclopedia della quale mi ero servita per lo studio. La mattina della consegna del compito mi ricordo di aver letto il mio elaborato ad una compagna, che mi prese per stupida per aver fatto la citazione. Deridendomi, quasi, diceva che mi ero accusata di copiare! Ebbene, il compito era una specie di concorso per ragazzi e ovviamente io non vinsi! Mi chiedo se i vincitori abbiano avuto la scienza infusa per scrivere chissà quali considerazioni scientifiche senza attingere da nessuna fonte. Mi sembra di ricordare che anche i Prof. erano stupiti. Prima però, forse, erano altri tempi: si copiava e ci si nascondeva, facendo credere di avere il sacco pieno di roba propria, mentre appunto “il fare è un rifare”.
      Ritengo che citando le fonti un’insegnante non violi nessuna legge…e del resto, diciamolo, noi siamo Pubblici Ufficiali e siamo in grado di stabilire cosa sia giusto fare.

      1. Oggi, per quanto riguarda ad esempio la letteratura scientifica, la citazione delle fonti è un dovere. La motivazione sta nel fatto che il lettore nell’articolo deve trovare tutti gli elementi per ripetere gli esperimenti o i ragionamenti fatti. Nell’articolo ci deve essere quello che di nuovo ha aggiunto l’autore, il resto deve essere rimandato alle fonti, e a fonti che siano autorevoli, reperibili e persistenti.

  3. pochi minuti fa ho incrociato questo articolo sulle pagine on line dell’Internazionale e mi sembra che può essere di spunto o approfondimento per parlare dell’evoluzione dell’informazione ai tempi di interne e di come canali di distribuzione e forma delle notizie sia assolutamente stato stravolto dall’avvento delle piattaforme telematiche. Spero di avervi fatto cosa gradita e non aver infranto nessun diritto. Buona notte a tutti

    http://www.internazionale.it/opinione/giovanni-de-mauro/2015/05/22/responsabilita-giornalisti-crisi

    “La responsabilità dei nuovi giornalisti” è il commento di Giovanni De Mauro, direttore di Internazionale, sulla crisi dei giornali e dell’informazione convenzionale, apparso proprio sul suo giornale. Pezzo in cui scrive “Vendite che calano, ricavi pubblicitari che diminuiscono, giornali che chiudono, corrispondenti che tornano a casa, giornalisti licenziati. Eppure ci sono delle eccezioni (…) come ,ProPublica (specializzato in giornalismo investigativo) e Marshall Project (giustizia e criminalità), ma soprattutto alcune organizzazioni non governative, in particolare Human rights watch (Hrw) (…) non esente da critiche: molti ne mettono in discussione le scelte, spesso allineate a quelle del governo statunitense. (…) In un mondo in cui i mezzi d’informazione arretrano perché sono in crisi, non sarà semplice trovare il modo di garantire l’indipendenza e la responsabilità di chi vorrebbe prendere il loro posto”

  4. “La poesia non è di chi la scrive. E’ di chi gli serve.”

    Il tema in effetti è molto controverso.
    Fino a qualche mese fa cantavo in un gruppo – niente di serio – si strimpellava per divertirsi. Il repertorio, inizialmente solo di cover, era vario e divertente, visto che tentavamo di accontentare tutti i membri del gruppo. L’orientamento che andava per la maggiore era il brit-pop – Arctic Monkeys e ragazzacci simili. Dopo qualche tempo abbiamo iniziato a ricavare qualche canzone originale riadattando alcuni racconti scritti sul mio blog (www.giodip.wordpress.com) sul quale il mio pseudonimo è Dark Rain (nome scelto “in gioventù” quando l’ho inaugurato). Una sera andiamo a suonare in un Irish Pub: in scaletta 4 pezzi nostri ed una ventina di cover. Tutta la performance (o pseudo tale) viene registrata. Concordiamo con il proprietario un compenso di massima dal quale a fine serata, con nostro sommo stupore ci vennero decurtati un centinaio d’euro per pagare metà della SIAE dopo aver compilato quello che in seguito avrei scoperto essere il temuto “modello 107/OR” – in pratica un foglio rosso sul quale devono essere indicati nome del gruppo e titolo della canzone. Stupiti e un po’ amareggiati, inveendo contro lo Stato che tarpava le nostre ali e blablabla…andiamo via.
    Qualche settimana dopo torniamo nel locale da clienti ed in filodiffusione, ricavata direttamente dalla ripresa della nostra serata, il proprietario passa una delle nostre canzoni originali. Qualità audio pessima ma era proprio la nostra. Chiediamo spiegazioni al proprietario come delle vere rockstar – rivendicando almeno una birra. Lui ci dice che in realtà abbiamo registrato nel suo locale quindi non ci deve nulla. Anzi ha scoperto che abbiamo COPIATO le canzoni dal blog di un ragazzo. Un certo Dark Rain.
    Stupiti e un po’ amareggiati, inveendo contro lo Stato – ed il proprietario – che tarpava le nostre ali e blablabla…andiamo via.

    Tuttavia, nonostante questa esperienza, ritengo che le parole di Troisi nel film “Il postino” durante lo scambio con il Poeta Neruda sulla “paternità” delle proprie opere possa essere uno spunto interessante ed un esempio di licenza Creative Commons ante litteram. Forse.

    Prof, so che rispondo con lentezza bradipesca, cerco di recuperare pian piano.

  5. Ho trovato molto piacevole la lettura di Bound by law, in modo particolare mi è piaciuta la scelta della forma, il fumetto, in cui esporre in modo anche metaforico argomenti di diritto che generalmente trovo molto noiosi e in questo caso invece no…e io non sono un lettore di fumetti

  6. Ho letto la recensione di Luca su libre office … mi vien quasi da piangere…. che posso dire io che di bit ne so proprio poco? Alcune cose “di pelle” le percepivo anche io… ma la sua analisi porta dati oggettivi che io non avrei saputo ricavare…….
    bè grazie Luca delle preziose informazioni e scusate se quando leggerete la mia di relazione la troverete piena di banalità ….

  7. Ho molto rispetto del lavoro degli altri e ne riconosco il valore. Non intendevo dire che ci devono essere dei ‘padroni’ del sapere ma non mi piace che ci si appropri delle cose degli altri senza il loro permesso. E’ vero a volte lo facciamo inconsapevolmente ma tante volte lo si fa con l’intenzione di sfruttarle a proprio vantaggio. Mi piacerebbe che ci fosse una vera condivisione onesta e rispettosa…E ancora non la vedo sui media e nei social…Troppo diffidente lo so….

    1. Vedi, sì Internet è terra di nessuno ma lo è come il mondo fisico, del quale essa è mero duale. In realtà in Internet si trovano delle straordinarie isole di competenza o di valore etico. Bisogna imparare a cercarle, distinguendo il buono dal cattivo. Attenzione, nel mondo fisico è esattamente lo stesso. Di fatto i padroni del sapere ci sono. In buona parte stanno nell’università, a volte a ragione ma spesso non tanto. Per padroni intendo la cura ossessiva del territorio conquistato, attività primaria nel mondo accademico – dalle nostre parti molto chiuso – ripeto, fatte salve poche eccezioni. Quindi cosa vale? Il proprio giudizio che deve essere alimentato in modo sostenuto negli anni dallo studio e dalla riflessione. Non ci sono altri strumenti possibili di discernimento. È una questione di formazione e cultura da risolvere a livello individuale, non a livello organizzativo, pena trovarsi impaludati fra censure e controlli furbeschi, specie in un paese come l’Italia, caratterizzato da un livello etico molto basso.

  8. S’io fossi un autore…se lo fossi forse non metterei le mie creazioni su internet. Terra di nessuno. La condivisione di qlcsa deve essere voluta anche dall’autore e forse basterebbero poche semplici leggi e regole per garantire un minimo di sicurezza ( che però nessuno vuole per non limitare l’enorme flusso di danari che ne deriva). Ma è materia controversa. Si può conciliare il diritto alla conoscenza con il diritto alla proprietà?
    P.S. Ho scaricato senza problemi Libre Office e lo trovo funzionale.

    1. S’io fossi un autore metterei tutto su Internet. Se il valore c’è emerge. Succede per molta letteratura, musica ecc.

      Io non sono un Autore ma ho deciso di svolgere la mia attività di insegnante-ricercatore all’aperto, in Internet, non proteggendo nulla in nessun modo. Sono rinato e non tornerei per nessun motivo al chiuso.

      Preferisco giocarmela nella terra di nessuno piuttosto che sotto la protezione di proprietari prepotenti e non di rado ignoranti.

      1. in un certo senso tutti siamo autori, solo che nemmeno ce ne rendiamo conto…. prepariamo un sacco di materiale, più o meno originale… magari dopo ore di studio per poi usarlo una sola volta e archiviarlo in non so quale effimera cartella di uno dei nostri pc (sarà su quello di scuola o su quello di mia figlia o sul vecchio fisso??? tanto tempo perso per ritrovarlo….). Ho tentato nella mia scuola di mettere in comune le mie schede con le colleghe di plesso … dopo tre anni nella cartella ci sono ancora solo i miei file…. siamo una categoria così, ci facciamo del male da soli/e.
        Ogni tanto vado a vedere sui siti dedicati per insegnanti e mi viene la tentazione di mettere qualcosa di mio ma non conoscendo fino in fondo i meccanismi di questi siti mi sono sempre tirata indietro; chissà magari prima o poi trovo un sito di cui fidarmi per bene.
        Comunque penso che la conoscenza sia troppo preziosa per essere tenuta chiusa, dovrebbe essere libera come libero è il vento che porta il polline per i nuovi frutti…. (ho letto il post sull’editoria scientifica….sembra incredibile che possa succedere una cosa del genere… è un meccanismo spaventoso che non conoscevo)

        1. Anch’io sono come te: ho sempre realizzato molto materiale didattico, nonchè software didattico (per usi molto semplici per altro…) e per molto tempo ho condiviso il materiale in maniera libera con i miei colleghi. Alcuni di loro però si sono comportati in maniera direi non professionale per un docente, spacciando per loro lavori miei e prendendosene il merito. La cosa mi aveva ferito perchè sarebbe bastato a volte un “grazie a …” detto col cuore e tutto sarebbe finito lì.
          Questo mi ha portato nel tempo ad una forma di chiusura interiore, facendomi diventare gelosa dei miei lavori.
          Da qualche tempo però le cose sono cambiate: colleghi più disponibili ed aperti al dialogo e il mio innato ottimismo hanno prevalso e sono tornata a condivedere, ma con qualche piccolo accorgimento (ad esempio dando un pdf invece del word: almeno fai la fatica di copiarlo a mano… se non sai come si fa un copia incolla da pdf).
          Quello che secondo me manca veramente è il senso etico del rispetto del lavoro altrui. In Italia prevale ancora molto l’idea che solo chi è furbo va avanti, mentre in realtà la vita mi ha dimostrato che è esattamente il contrario (in questo sono molto zen!). Basta veramente poco per riconoscere il lavoro altrui, a volte non servirebbe nemmeno la citazione ma un semplice ringraziamento.
          Ora con i social network la condivisione è diventata più facile e nello spirito giusto perchè puoi scegliere da solo le persone con cui condividere il tuo lavoro.

      2. Prof… io rispondo ancora ad un antico riflesso per cui mi fa piacere essere riconosciuta come individuo e possedere un’identità definita. E quindi anche per “quella che ha scritto quella cosa lì” o “quella che ha ideato quel progetto là” visto che vivo della mia creatività pur se applicata al sociale. Io vengo (e vado) dal mondo della comunicazione e mi sono state sottratte, scippate, strappate, estorte, idee e montagne di ore di lavoro da andare in pensione in anticipo. Per avere una firma propria su un articolo o al termine di un servizio in tv un vero calvario… Perciò la mia proverbiale generosità, la filosofia della cooperazione insegnata caparbiamente ai miei figli ed ai miei pargoli del nido, si atrofizza quando si tratta di diffondere in rete. Poi però mi butto, proprio come quando da bambina chiudevo occhi naso e bocca per tuffarmi dallo scoglio più alto, e contatto sconosciuti su internet per proporre a queste anime del web (speriamo non dannate) collaborazioni per saggi, albi illustrati o racconti per bambini. Perché un’idea potranno anche rubarmela… ma quella roba se lo sarebbe meritato l’appellativo di idea rimanendo nel chiuso del mio hardware telematico e di quello cranico?

    2. “Viene detto spirito libero colui che pensa in modo diverso da come ci si aspetterebbe …….. in base alle opinioni dominanti . Egli è l’accezione gli spiriti vincolanti sono la regola, questi gli rimproverano che i suoi liberi principi derivano dalla smania di farsi notare, o addirittura che lasciano supporre azioni libere, azioni cioè incompatibili con la morale vincolata …….. “ Lo spirito libero” di F.W.Nietzsche da “Umano, troppo umano”. La mia riflessione nasce dalla particolarità dell’inconsistenza dei pensieri. Se questi non sono riconducibili ad un possesso lasciamo che vengano presi e utilizzati da tutti. Questi sono i principi che ispirano le idee del Connettivismo, una connessione di nodi in cui è più importante raggiungere l’informazione piuttosto che possederla. Concordo con la definizione “ Internet terra di nessuno” ma ritengo che sia comunque uno strumento potente per divulgare idee… queste e solo queste sono la vera ricchezza che purtroppo pochi posseggono. Quindi auguriamoci che continuino a condividerle per arricchire tutti. Se fossi uno spirito libero , un autore o un grande pensatore…. regalerei tutto.

  9. Il problema del copyright è parecchio controverso, soprattutto per ciò che viene inserito o condiviso liberamente sul web o peggio sui social. Forse non basta più emendare una legge datata 1941, ma andrebbe anche riformulato il concetto di copyright e diritto d’autore alla luce dei cambi rapidissimi che sono parte della realtà in cui viviamo.

  10. Buongiorno,
    pubblicherò un piccolo estratto di questo articolo nel mio blog,
    il problema mi sta particolarmente a cuore, mi è capitato spesso di chiedere gentilmente di rimuovere un disegno da me ideato per fini di volontariato o per progetti miei, da siti e volantini pubblicitari di progetti di professionisti, cooperative o altre associazioni. A volte la risposta non è pervenuta, molto spesso mi è stato risposto “l’ho trovata su Internet e non pensavo fosse di qualcuno” … Quello che mi stupisce molto è che queste persone non si sono nemmeno poste il problema della proprietà, come se, sotto l’impulso della facile condivisione tramite social network o internet in generale, tutto fosse permesso. Diverso è il caso di utilizzo a scopo didattico, purchè non sia un copia incolla totale di lavoro di altre persone senza un minimo di rielaborazione.

    1. Difficilissimo parlare di proprietà a questi livelli nel nostro contesto. In Italia il concetto di proprietà è quanto mai sfumato. Impossibile tenere alberi da frutto in un fondo non recintato, senza che questi vengano depredati – non da ladri ma da gitanti domenicali. Mai lasciare attrezzi in giro.

      Oppure in altri contesti, ho visto manager di aziendine high tech, che pretendevano di essere “internazionali” ma copiavano a diritto pezzi interi di siti di altre aziende per descrivere la “mission” e così via. Ho collaborato con persone del genere che sono state diffidate dalle aziende plagiate. Gente che maneggiava miliardi (di lire) di finanziamenti…

      Difficilissimo impostare un discorso serio sulla proprietà quando sai che forse non se ne accorge quasi nessuno se fai una birbonata. Per questo è importante che gli educatori siano in grado di rivolgere chiari messaggi ai ragazzi su questi temi.

    1. Io apprezzo molto la condivisione ed anche la rielaborazione. Se condivido un lavoro lo faccio volentieri, e se viene rielaborato e migliorato ne sono felice. Non ho assolutamente la presunzione di proporre qualcosa di unico e perfetto, anzi.
      Quello che mi infastidisce è l’appropriazione delle cose personali: un disegno, una foto, cose così piccole e personali che non capisco proprio come un professionista possa prenderle ed utilizzarle per la propria attività a scopo di lucro, e risponda anche con arroganza alla richiesta di rimozione.
      Voglio essere libera di lasciare le “cose in giro”, e ritengo fondamentale che gli educatori insegnino ai ragazzi l’approccio corretto alle tecnologie.
      Per questo parto da me, so che è facile utilizzare le stesse cose di altri: a volte leggi o vedi qualcosa, lo apprezzi e dopo tempo ti viene un’idea che non colleghi alla lettura fatta, anche se la tua idea nasce da lì.

      Però farsi belli con il lavoro degli altri,è veramente poco dignitoso. Si può prendere spunto, da un lavoro altrui. Ma appropriarsene per profitto? Io lo vedo come un furto.

  11. Grazie per quella presentazione chiara del garbuglio delle implicazioni del diritto d’autore, Andreas. In fondo il problema è che oggi nessuno si può dire più “non addetto ai lavori” se usa il web in modalità “leggi/scrivi” e non soltanto “leggi”.

    Quando mio padre era capo dei programmi alla televisione francofona svizzera (TSR, allora) nei primi anni 1970, un giorno aveva proposto di inserire nel Tiggì un passo di una trasmissione della BBC del giorno prima. Il giurista della TSR aveva detto: “Beh, meglio chiedere il permesso.” Allora mio padre aveva chiamato il servizio copyright della BBC, e spiegato cosa voleva. La signora: “Nessun problema: mi dia l’indirizzo che le spedisca la registrazione della trasmissione.” Lui: “Grazie, ma non c’è bisogno, l’ho registrata a casa.” Lei era scoppiata a ridere e gli aveva spiegato che le cose erano un po’ più formali di così ma che per questa volta andava bene. Cioè persino con quella responsabilità lì, lui poteva permettersi l’ignoranza beata del diritto d’autore.

    Oggi qualsiasi bambino che usa le reti sociali (mentendo sull’età ma lo fanno tutti) è un “publisher” e di conseguenza, gioco-forza visto che non si può pagare un giurista, un addetto ai lavori in campo di diritto d’autore.

    Quelli di YouTube l’hanno capito: se fai una grossaCon trascrizione interattiva molto utile vista la lunghezza. violazione di copyright, di quelle da cartone rosso che se ne becchi tre ti chiudono il conto, la puoi far cancellare andando alla loro “copyright school“, con versioni in 60 lingue: un tutorial video con personaggi del cartone “Happy Tree Friends”, e domande formulate semplicemente.

    Lawrence Lessig aveva citato quel video 4 anni fa, in una conferenza su The Architecture of Access to Scientific Knowledge e s’era scatenato contro la parte sul fair use, sulle eccezioni al diritto d’autore a favore dell’utente, che viene letta a tutta velocità di modo che non si capisce niente. Ma era un po’ un’incavolatura retorica, credo, perché il messaggio risultante è proprio lo stesso che dà lui: “Al fair use non ci si capisce un tubo a meno di essere giuristi”

    Detto ciò, c’è un utilissimo webinar registrato su How Copyright and Fair Use Impact Third Party Captioning for Educational Video (1) del professor Blake Reid (Colorado University). Reid non semplifica artificialmente il garbuglio nemmeno lui, però dà alcune dritte utili per prendere decisioni.

    (1) “Come il diritto d’autore e il fair use incidono sulla sottotitolazione dei video educativi”. Con trascrizione interattiva molto utile vista la lunghezza del video.

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